Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Patto di stabilita' interno

  1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004  il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al
netto  delle  spese  per interessi passivi, delle spese finanziate da
programmi  comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria
delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli
impegni  a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5
per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmato  indicato  dal  documento  di
programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle spese per
l'assistenza  sanitaria  resta  regolato  sino  al  2004  nei termini
stabiliti  dall'accordo  Stato-regioni  (( sancito )) l'8 agosto 2001
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1, le regioni possono
prevedere  ulteriori  spese correnti necessarie per l'esercizio delle
funzioni  statali  ad  esse  trasferite  a decorrere dall'anno 2000 e
seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
  3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si
applicano  al  complesso  dei  pagamenti  per  spese  correnti,  come
definite  dai  commi  1  e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio 2000.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze
il  livello  delle  spese  correnti  e dei relativi pagamenti per gli
esercizi 2002, 2003 e 2004.
  5.  All'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"risorse  pubbliche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  20 dicembre  1992,  n. 502, recante: "Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1992, n. 305, S.O., cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria  e  definizione dei livelli essenziali e uniformi
          di  assistenza).  -  1. La tutela della salute come diritto
          fondamentale     dell'individuo    ed    interesse    della
          collettivita'  e'  garantita, nel rispetto della dignita' e
          della  liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
          sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
          attivita'  assistenziali  dei  Servizi sanitari regionali e
          delle  altre  funzioni  e  attivita'  svolte  dagli  enti e
          istituzioni   di   rilievo   nazionale,   nell'ambito   dei
          conferimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  31 marzo
          1998,  n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato
          dal medesimo decreto.
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          le  risorse  finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
          comma 3 in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati
          dagli  articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          i  livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal
          piano  sanitario  nazionale nel rispetto dei principi della
          dignita'  della  persona  umana,  del  bisogno  di  salute,
          dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della qualita'
          delle  cure  e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle
          specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego
          delle risorse.
              3.  L'individuazione  dei livelli essenziali e uniformi
          di  assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
          per  il periodo di validita' del piano sanitario nazionale,
          e'   effettuata  contestualmente  all'individuazione  delle
          risorse   finanziarie   destinate   al  Servizio  sanitario
          nazionale,  nel  rispetto  delle compatibilita' finanziarie
          definite  per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica nel
          Documento   di   programmazione  economico-finanziaria.  Le
          prestazioni  sanitarie  comprese  nei livelli essenziali di
          assistenza  sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
          a  titolo  gratuito  o con partecipazione alla spesa, nelle
          forme  e  secondo  le modalita' previste dalla legislazione
          vigente.
              4.  Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
          autocoordinamento,     elaborano     proposte     per    la
          predisposizione   del   piano   sanitario   nazionale,  con
          riferimento   alle   esigenze   del   livello  territoriale
          considerato  e  alle  funzioni interregionali da assicurare
          prioritariamente,  anche  sulla  base delle indicazioni del
          piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
          individuati  in  esso  o  negli  atti  che ne costituiscono
          attuazione.   Le  regioni  trasmettono  al  Ministro  della
          sanita',  entro  il  31 marzo  di  ogni  anno, la relazione
          annuale  sullo  stato  di  attuazione  del  piano sanitario
          regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
          per l'anno successivo.
              5. Il  Governo, su proposta del Ministro della sanita',
          sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
          materia,  le  quali  si esprimono entro trenta giorni dalla
          data  di  trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
          parere  entro  venti  giorni, predispone il piano sanitario
          nazionale,  tenendo  conto  delle  proposte trasmesse dalle
          regioni  entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
          piano  precedente,  nel  rispetto  di  quanto stabilito dal
          comma 4.  Il  Governo,  ove  si  discosti  dal parere delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
          adottato  ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              6.  I  livelli  essenziali di assistenza comprendono le
          tipologie   di  assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
          relativi   alle  aree  di  offerta  individuate  dal  piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000:
                a) l'assistenza  sanitaria  collettiva in ambiente di
          vita e di lavoro;
                b) l'assistenza distrettuale;
                c) l'assistenza ospedaliera.
              7.  Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario le
          tipologie   di  assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
          sanitarie   che   presentano,   per  specifiche  condizioni
          cliniche   o   di  rischio,  evidenze  scientifiche  di  un
          significativo  beneficio  in  termini  di salute, a livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio  sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
          servizi e le prestazioni sanitarie che:
                a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
          in  base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio sanitario
          nazionale di cui al comma 2;
                b) non   soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
          dell'appropriatezza,   ovvero   la  cui  efficacia  non  e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o  sono  utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
                c) in  presenza  di altre forme di assistenza volte a
          soddisfare   le   medesime   esigenze,  non  soddisfano  il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero  non  garantiscono  un  uso efficiente delle risorse
          quanto   a   modalita'   di  organizzazione  ed  erogazione
          dell'assistenza.
              8.  Le  prestazioni  innovative  per  le quali non sono
          disponibili  sufficienti e definitive evidenze scientifiche
          di  efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito   di   appositi  programmi  di  sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'.
              9.  Il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
          e'  adottato  dal  Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
          anno  di  vigenza  del piano precedente. Il piano sanitario
          nazionale pua' essere modificato nel corso del triennio con
          la procedura di cui al comma 5.
              10. Il piano sanitario nazionale indica:
                a) le  aree  prioritarie di intervento, anche ai fini
          di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
          territoriali nei confronti della salute;
                b) i  livelli  essenziali  di assistenza sanitaria da
          assicurare per il triennio di validita' del piano;
                c) la  quota  capitaria  di finanziamento per ciascun
          anno  di  validita'  del piano e la sua disaggregazione per
          livelli di assistenza;
                d) gli  indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
          sanitario  nazionale  verso il miglioramento continuo della
          qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
          di progetti di interesse sovra regionale;
                e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
          l'integrazione  funzionale e operativa dei servizi sanitari
          e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
                f) le finalita' generali e i settori principali della
          ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
          relativo programma di ricerca;
                g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
          indirizzi  relativi alla formazione continua del personale,
          nonche'  al  fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
          umane;
                h) le    linee    guida   e   i   relativi   percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di  ciascuna  struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica  e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
          livelli essenziali di assistenza;
                i) i  criteri  e  gli  indicatori per la verifica dei
          livelli  di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a quelli
          previsti.
              11.  I  progetti obiettivo previsti dal piano sanitario
          nazionale  sono  adottati  dal  Ministro  della sanita' con
          decreto  di  natura  non  regolamentare, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e con gli altri Ministri competenti per materia,
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              12.  La  relazione  sullo  stato  sanitario  del Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
                a) illustra le condizioni di salute della popolazione
          presente sul territorio nazionale;
                b) descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'
          svolte dal Servizio sanitario nazionale;
                c) espone   i   risultati  conseguiti  rispetto  agli
          obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale;
                d) riferisce  sui  risultati conseguiti dalle regioni
          in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
                e) fornisce   indicazioni  per  l'elaborazione  delle
          politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
              13.  Il  piano sanitario regionale rappresenta il piano
          strategico  degli  interventi per gli obiettivi di salute e
          il  funzionamento  dei  servizi  per soddisfare le esigenze
          specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
          agli  obiettivi  del piano sanitario nazionale. Le regioni,
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i piani
          sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
          delle  autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
          nonche'  delle  formazioni sociali private non aventi scopo
          di  lucro  impegnate  nel  campo  dell'assistenza sociale e
          sanitaria,  delle  organizzazioni sindacali degli operatori
          sanitari  pubblici  e  privati  e  delle  strutture private
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
              14.  Le  regioni  e le province autonome trasmettono al
          Ministro  della  sanita'  i  relativi  schemi o progetti di
          piani  sanitari  allo  scopo  di  acquisire il parere dello
          stesso  per  quanto  attiene alla coerenza dei medesimi con
          gli  indirizzi  del  piano sanitario nazionale. Il Ministro
          della  sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
          di  trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
          sanitari regionali.
              15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
          per   i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme  di
          collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
          dell'applicazione  coordinata del piano sanitario nazionale
          e    della   normativa   di   settore,   salva   l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
              16.  La  mancanza  del  piano  sanitario  regionale non
          comporta  l'inapplicabilita'  delle  disposizioni del piano
          sanitario nazionale.
              17.  Trascorso  un anno dalla data di entrata in vigore
          del  piano  sanitario  nazionale senza che la regione abbia
          adottato  il piano sanitario regionale, alla regione non e'
          consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
          della  sanita',  sentita  la  regione interessata, fissa un
          termine  non  inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
          i  servizi  sanitari  regionali, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per dare
          attuazione  nella  regione  al  piano  sanitario nazionale,
          anche mediante la nomina di commissari ad acta.
              18.   Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo  non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate  di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al  pluralismo  etico-culturale  dei  servizi alla persona.
          Esclusivamente   ai  fini  del  presente  decreto  sono  da
          considerarsi  a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni che
          svolgono  attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e),  f),  g),  e  h),  e  comma 6,  del decreto legislativo
          4 dicembre  1997,  n.  460;  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della  predetta  qualifica  non  comporta  il godimento dei
          benefici  fiscali  previsti  in favore delle organizzazioni
          non  lucrative  di utilita' sociale dal decreto legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460.".